Biotestamento, l’importanza della “strada dei giudici”

IL MESSAGGERO VENETO (Pordenone) 16/03/2015 – Biotestamento, l’importanza della “strada dei giudici”

Il patto tra comuni e notai

“Sarà l’unica percorribile, a tutela dei medici coinvolti nell’esecuzione delle volontà del paziente: comunque agiscano, rischiano la denuncia”

Il tema del biotestamento è di grande attualità in questi giorni, in particolare nella nostra Regione, essendo stata da poco approvata una legge regionale.

A Pordenone avrà attuazione una convenzione tra Comuni e Notai sulla ricezione, conservazione e gestione dei bio-testamenti (Dat – Dichiarazioni Anticipate di Trattamento) che disciplina un sistema di raccolta, gratuito, in linea sostanzialmente, ed in modo più specifico, con le linee previste nella Legge Regionale adottata. A differenza della Legge Regionale, per la cui applicazione sarà necessaria l’adozione di un Regolamento di Attuazione che dovrà risolvere il problema concreto dell’organizzazione della raccolta presso le Aziende Sanitarie, il nostro sistema sarà immediatamente operativo.

Il motivo che mi induce a scrivere questo intervento è dovuto alla personale e modesta volontà di collaborare a fare miglior chiarezza in un dibattito sviluppatosi su una materia che, a detta di alcuni politici, ha assunto colorazioni ed impostazioni ideologiche del tutto inappropriate. Al di là di fondate considerazioni giuridiche circa la costituzionalità o meno della normativa approvata in Regione e circa la sua concreta efficacia, sembra indubbio che la normativa approvata abbia valenza di uno stimolo, di una provocazione, attraverso la quale la nostra regione si pone all’avanguardia nel panorama nazionale: non si tratta necessariamente e soltanto di una “fuga in avanti” come sostenuto da alcuno.

Questa normativa può costituire, invece, un forte impulso per il legislatore nazionale ad affrontare una tematica difficilissima per le sue implicazioni etiche e scientifiche. Basti pensare alle questioni circa la natura dell’idratazione e dell’alimentazione forzata. Secondo parte della giurisprudenza, si tratta di “trattamenti sanitari” rifiutabili dal paziente attraverso le Dat: di fronte al rifiuto, il personale medico sarebbe tenuto a non intraprendere questi trattamenti o ad interromperli se già intrapresi. Qualora, invece, si dovesse considerarli dei semplici “sostegni vitali” (e questa sembra essere l’opinione di parte del corpo sanitario) il medico non potrebbe, in alcun modo, astenersi dal praticarli se non a costo di incorrere in una potenziale responsabilità anche di natura penale. Circa l’emanazione da parte della Regione del Regolamento d’attuazione, sono stati promessi tempi brevi: speriamo e stiamo alla finestra in attesa che questo compito sia espletato compiutamente, anche se non bisogna riporre troppa fiducia sulla sua utilità.

In un’epoca in cui la comunicazione conta più dei fatti, noi cittadini siamo frequentemente delusi nelle nostre aspettative, in particolar modo da una classe politica, di qualunque colore essa sia, che “annuncia” e poi non fa, anche per scarsa competenza.

Contrariamente all’opinione espressa da alcuni dei promotori della legge, secondo il mio parere, i cittadini non dovrebbero illudersi, perché i risvolti giuridici della vicenda non possono essere ignorati: non è vero, come si è affermato, che «la strada dei giudici è sbagliata». Al contrario, fino ad oggi (ed anche nel prossimo futuro a parere di chi scrive) la cosiddetta “strada dei giudici” sarà l’unica percorribile, in particolar modo a tutela dei medici che verranno coinvolti nell’esecuzione delle volontà contenute nelle Dat. Anzi, sono proprio i giudici che hanno aperto la strada all’esecuzione delle Dat attraverso l’applicazione delle norme anche costituzionali e delle convenzioni attualmente esistenti. Si pensi alla posizione di un medico cui il fiduciario incaricato di eseguire le Dat richiede di interrompere l’idratazione e l’alimentazione forzata, mentre un familiare dell’interessato, contrario all’interruzione, lo minaccia di denuncia all’autorità giudiziaria.

Cosa può fare questo medico? Al posto suo voi cosa fareste? Ve la sentireste di staccare tutto? Se il medico rifiuta sarà denunciato dal fiduciario, se non si rifiuta lo sarà dal familiare. Allo stato attuale, l’unico punto di rifermento è costituito dal magistrato (giudice tutelare) che, forte di una giurisprudenza ora consolidata e di un’adeguata e consapevole capacità di giudizio, sarà in grado di assumere una decisione (corretta o sbagliata a seconda dei punti di vista) ma sempre frutto di ponderata meditazione. Né vale obiettare che i tempi sarebbero lunghi, perché ciò non è vero per tutti i Tribunali e perché, comunque, mese più mese meno, si tratterebbe di un prezzo modesto da pagare per contemperare tutti gli interessi in gioco ed evitare di esporre il medico ai rischi di una (comunque incolpevole) responsabilità personale e professionale.

Ritengo giusto porre all’attenzione generale queste considerazioni, per riequilibrare un po’ i termini del dibattito, abbandonandone le derive ideologiche ed occupandoci di aspetti forse ipocritamente accantonati nel dibattito politico sviluppatosi fino ad oggi. Una soluzione normativa ideale forse non esiste, non ci sarà legge regionale o nazionale idonea a soddisfare tutte le esigenze: l’unica è forse quella di far sì che la volontà di ciascuno (favorevole o contraria all’interruzione dei trattamenti) sia rispettata attraverso la mediazione di un giudice, il quale verificherà che questa volontà sia certa nella provenienza, sia attuale, non ambigua e fondata su un consenso informato che solo il consiglio di un medico può contribuire a formare. Per ottenere questo risultato, a parere di chi scrive, non ci si può fidare solo della politica e delle leggi più o meno efficaci che essa riuscirà ad approvare.

Gaspare Gerardi, Notaio

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